“Fin dalle origini i programmi per computer sono stati sottoposti alla normativa sul diritto d’autore in quanto ritenuti opera dell’ingegno a carattere creativo al pari di opere letterarie, musica, eccetera. Diversi enti esercitano forti pressioni affinché il software venga invece considerato alla pari delle invenzioni in quanto procedura o tecnica con carattere di originalità.

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